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Lo Studio Legale Mariani si occupa dei principali settori del Diritto al Lavoro e della Previdenza Sociale. Affidati a noi con fiducia. La nostra esperienza è al tuo servizio!

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Lo Studio Legale Mariani rappresenta e tutela privati ed aziende in tutte le possibili controversie inerenti a rapporti di lavoro subordinato e/o para subordinato, in particolare modo con rifermento ai licenziamenti individuali e collettivi, ai provvedimenti disciplinari ed al mobbing.

Le tutele previdenziale ed assistenziale hanno ad oggetto la tutela del lavoratore in ordine ai rischi inerenti ad eventuale perdita parziale o totale della capacità lavorativa per determinati eventi come previsto dagli artt. 2114 c.c. e seguenti. La previdenza si realizza mediante mezzi finanziari forniti principalmente dai lavoratori e dai datori di lavoro (cosiddetti contributi), mentre l’assistenza, denominata sociale, viene posta in essere attraverso il conferimento ai cittadini non più abili al lavoro un vero e proprio diritto al mantenimento. Si tratta di forme di tutela obbligatorie volte ad assicurare ai cittadini i mezzi di sostentamento e assistenza in caso di infortuni, malattie, disoccupazione, inabilità, vecchiaia e basate su di un meccanismo di tipo contributivo.

Lo Studio Legale  Mariani offre consulenza alle Aziende e ai lavoratori in tale ambito.

Il riciclaggio di denaro è l’insieme di operazioni finalizzate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l’identificazione e il successivo eventuale recupero.

L’incriminazione del riciclaggio è considerato uno strumento nella lotta alla criminalità organizzata  la cui attività è caratterizzata da due momenti principali: quello dell’acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della pulitura, consistente nel far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa.

Tutelare il sistema economico significa impedire il reinvestimento nel processo produttivo delle  somme di capitali sporchi prodotti dalla criminalità organizzata, intercettandoli nel momento del loro contatto con il sistema bancario e finanziario. Da qui deriva l’importanza strategica della lotta al riciclaggio dei proventi criminali, specialmente nell’attuale momento storico in cui la crisi finanziaria internazionale e la situazione epidemica hanno portato la criminalità ad affinare la propria attitudine ad infiltrarsi nel tessuto economico legale.

Per riciclare vengono utilizzati quegli istituti finanziari che beneficiano del segreto bancario.  Al denaro sporco viene fatta percorrere una serie di passaggi tra vari istituti  (attraverso paradisi fiscali o tramite società offshore) per tornare pulito su un c/c, pronto per essere usato. Altre forme di riciclaggio sono investire in immobili, scommettere su eventi sportivi, etc.

Per finanziamento del terrorismo (d.l.vo 109/2007) si intende “qualsiasi attività diretta, alla fornitura, alla raccolta, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, di fondi e risorse economiche, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo  indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle condotte stesse”. Tale norma ha rafforzato il concetto già introdotto prima sul reato di associazione con finalità di terrorismo.

Tra le fattispecie penali si annoverano i seguenti reati.

L’art. 648-bis c.p.  rubricato “Riciclaggio” che recita “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 (prosegue)”.

L’art. 648-ter 1 c.p.  “Autoriciclaggio” che recita “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (prosegue)”.

Vi è anche l’art. 648-ter c.p. sull’impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La definizione amministrativa di riciclaggio la si trova all’art. 2 c. 4 D.Lgs. 231/07: conversione o  trasferimento di beni, effettuati sapendo che essi provengono da un’attività criminosa allo scopo di nascondere o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche;  l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,  movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa; l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa;  l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

I destinatari della normativa antiriciclaggio sono persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario o che hanno disponibilità di denaro, tenuti a determinati obblighi informativi nei confronti dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che, a sua volta, effettua l’analisi delle operazioni sospette e smista i dati agli altri soggetti, deputati al controllo dei flussi finanziari per finalità di terrorismo e antimafia come la Direzione Investiva Antimafia (DIA), il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le autorità nel nuovo sistema antiriciclaggio sono: Ministro del MEF e MEF (resp. Politiche contro il riciclaggio, da ricordare la circolare del 2017 che individua le fattispecie tipiche soggette ad applicazione di una sanzione amministrativa per omessa SOS art. 35 e 58, con fattispecie base e qualificate); Comitato di sicurezza finanziaria CSF (elabora strategie); UIF Unità di informazione finanziaria per l’Italia (riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l’analisi finanziaria); Autorità di vigilanza di settore Banca d‟Italia, CONSOB, IVASS (procedure e controlli interni, di adeguata verifica della clientela che adottano disposizioni); DNAA Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (coordinamento delle indagini e di impulso investigativo); Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (ispezioni e controlli con funzioni di polizia economica e finanziaria avvalendosi anche dei poteri del soppresso UIF); DIA Direzione investigativa antimafia (accerta, contesta e trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni); P.A.; Organismi di autoregolamentazione (promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed adottano disposizioni); Agenzia delle dogane e dei monopoli (supervisione nel settore del gioco e adotta provvedimenti).

La normativa sull’antiriciclaggio introduce particolari obblighi non solo a carico di coloro che il decreto descrive come “soggetti obbligati” ossia gli istituti di credito, avvocati, commercialisti, notai e professionisti; ma anche a carico di quanti, con tali soggetti, intrattengano rapporti professionali. Per entrambe le categorie di soggetti, il Decreto n. 90/2017 ha previsto nuovi obblighi, tra i quali l’identificazione del cliente e/o titolare effettivo, l’obbligo di adeguata verifica del cliente e le modalità di conservazione della documentazione sul rapporto professionale con il cliente o alla prestazione professionale richiesta; l’obbligo di segnalare le operazioni sospette; l’obbligo di astenersi dall’instaurare o proseguire un rapporto o prestazione professionale sospetto.

Di seguito alcune delle iniziative internazionali per contrastare il riciclaggio.

L’atto r 80/10 (misure contro il trasferimento di fondi di origine criminale), del Comitato dei Ministri degli stati membri del Consiglio d’Europa.

Il GAFI, Gruppo azione finanziaria internazionale è un organismo intergovernativo, che grazie alla cooperazione cerca di prevenire l’utilizzazione del sistema bancario e finanziario a fini di riciclaggio ed ha emanato 40 raccomandazioni.

Nel ‘95, al Gruppo Egmont, ha promosso la cooperazione tra le Financial Intelligence Unit (FIU).

Il MONEYVAL nato nel ‘97 valuta le misure antiriciclaggio attuate dagli stati  che non facciano parte del GAFI.

Tra le misure dell’UE si annoverano 5 direttive recepite dall’Italia.

La 1° DIR N. 91/308/CEE, riguarda la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite e fissa gli obblighi a carico degli enti creditizi.

La 2° direttiva 2001/97/CE  ha modificato  quella del ‘91 estendendola anche ai professionisti.

La 3° DIR N. 2005/60/CE recepisce le indicazioni formulate dal GAFI, con le 40 raccomandazioni in materia di riciclaggio e le 9 raccomandazioni speciali in tema di finanziamento del terrorismo.

La 4° DIR N. 2015/849/UE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario. l’Italia ha adottato: il d.Lgs. 90/2017 recante Attuazione della Direttiva n. 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario e recante modifica alle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l’attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi sui trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1781/2006; il d.Lgs. 92/2017 sull’attività di compro oro.

La 5° Direttiva 2018/843/UE ha rafforzato la lotta AML/CFT oltre ad ampliare i soggetti obbligati, regolare l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva etc.

Con la DIR N. 2018/1673/UE vengono dettate norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni a cui gli stati membri dovranno conformarsi.

A livello internazionale numerose risoluzioni ONU sono state emesse in materia di repressione a terrorismo, oltre le raccomandazioni del GAFI del 2012.

La prima legge antiriciclaggio in Italia è la n. 197/1991.

Da evidenziare: il D.Lgs. 231/2007, in Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;  numerose modifiche nel decennio 2007-2017.

Da ultimo il D.Lgs. n. 125/2019, introduce le Modifiche ai d. l.vi n. 90/2017 e n. 92/2017, recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché l’attuazione della direttiva 2018/843/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Tra le tante modifiche vi è quella sulla titolarità del potere di rappresentanza.

Lo Studio offre consulenza in ambito Antiriciclaggio in base alle dimensioni delle Aziende e complessità delle questioni.

Lo Studio Legale dell’Avv. Alessandro Mariani offre assistenza giudiziaria per chiedere risarcimento danni per diagnosi sbagliata, o risarcimento danni per intervento chirurgico sbagliato, per negligenza medica, o da errore medico.

I contratti aziendali devono essere redatti per tutelare gli interessi dell’impresa, ed evitare che si possano verificare problematiche legali, compromettendone il business.ed evitare pertanto dei contenziosi.

Per predisporre un contratto commerciale è necessario comprendere le specifiche esigenze e le specificità dell’ impresa.

Lo Studio Legale Mariani offre altresì un servizio di consulenza alle aziende per la redazione di contratti commerciali e aziendali, quali, ad esempio, i contratti di acquisto di d’agenzia, di fornitura, di distribuzione, di affitto e cessione di ramo d’azienda.

Un’attenta analisi e valutazione degli interessi dell’azienda, seguita da un’accorta negoziazione, permette di far ottenere, al cliente, le condizioni contrattuali più vantaggiose possibili e di evitare il rischio di nascita di contenziosi.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, adeguando la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l’Italia ha aderito.

L’ampliamento della responsabilità mira a sanzionare taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e gli interessi economici dei soci, i quali non subivano le conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti.

Il regime di responsabilità amministrativa a carico dell’impresa è configurabile per reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente, di unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo o che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di questi soggetti.

Le fattispecie di reato rilevanti sono molteplici, tra cui:

delitti contro la pubblica amministrazione, come induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato ecc.;

reati informatici e trattamento illecito dei dati;

reati societari, quali false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull’assemblea ecc.;

delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, incluso il finanziamento ai suddetti fini;

delitti contro la personalità individuale, ad esempio lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù;

reati in materia di abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato);

reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;

delitti di criminalità organizzata;

reati ambientali.

Il D.L. 231/01 all’art. 6 contempla tuttavia una forma di esonero di responsabilità qualora l’ente dimostri, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati, provando quindi che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.

Il decreto sancisce che la società non debba rispondere degli illeciti commessi se prova che: l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).

Il legislatore si è preoccupato di delineare, all’interno del decreto, quello che deve essere il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione considerati efficaci per prevenire il rischio di commissione dei reati indicati.

Nello specifico, la norma indica che le imprese devono: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Alla luce delle previsioni normative, dunque, è possibile individuare alcuni passi operativi che le imprese dovrebbero compiere per realizzare all’interno delle proprie realtà dei modelli di organizzazione e gestione coerenti con i requisiti specifici contenuti nel decreto legislativo 231/01.

Prima di una specifica normativa sulla Privacy, l’unica tutela era fornita dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Per rispettare gli Accordi di Schengen  e per dare attuazione alla direttiva dell’Unione Europea 95/46/CE del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali venne emanata la legge 31 dicembre 1996 n. 675, che entrò in vigore nel maggio 1997.

La sopravvenuta complessità normativa creatasi in seguito all’approvazione di diverse disposizioni portò all’emanazione del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 che ha riordinato interamente la materia. Nel 2011 e 2012 altre disposizioni hanno emendato il codice del 2003.

In data 25 gennaio 2012 la Commissione Europea ha approvato la proposta di un regolamento sulla protezione dei dati personali, in sostituzione della direttiva 95/46/CE. Il 4 maggio 2016 è stato poi emanato il regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (direttamente applicabile senza necessità di una legge di trasposizione), la cui entrata in vigore definitiva è avvenuta il 25 maggio 2018.

Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, noto anche come GDPR) è stato approvato il 27 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione il 4 maggio 2016. In vigore dal 24 maggio 2016, è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

La “rivisitazione” europea della materia, già di per sé complessa, stante la interdisciplinarità, necessita di diversi adempimenti (dalla rielaborazione delle informative, alla nomina del DPO, alle designazioni dettagliate dei responsabili del trattamento, ecc.).

Tra le novità della normativa si evidenziano:

· Sanzioni.

Le sanzioni di tipo amministrativo previste nel regolamento (in base alla tipologia di violazione) vanno “sinoa” un massimo del 2 – 4% del fatturato globale annuo o “sino a” una sanzione massima di 10.000.000,00 – 20.000.000,00 di euro. Il quantum è stabilito sulla base della violazione e se ve ne fossero più di una si procederebbe a cumulo.

A stabilire le sanzioni di tipo penale sarà ogni singolo stato membro.

· Informativa e Consenso.

Il regolamento introduce la parola “informazioni” in luogo di “informativa” (termine usato nel nostro d.lgs 196/2003), ad indicare che non si tratterà più un elemento “statico” ma “dinamico”.

Sarà, dunque, necessaria una attività informativa costante, anche in più fasi temporali, in favore dell’interessato. Non più, dunque, la “minimale” Informativa Privacy.

L’informativa sarà più puntuale ed andrà aggiornata passo passo, al fine di garantire la necessaria “trasparenza” ed il “diritto alla conoscenza” (a favore dell’interessato) delle modalità di trattamento dei dati.

Prima dell’entrata in vigore del regolamento europeo, occorrerà innovare le precedenti informative con i nuovi atti di informazione (tenendo conto delle necessarie indicazioni quali  il  diritto alla portabilità dei dati ed alla revoca del consenso, i tempi di conservazione dei dati, le modalità di ricorso all’autorithy ecc.).

Il mutare della natura “statica” dell’informativa in “dinamica” rende necessario, in ipotesi di mutamento dei presupposti del trattamento (che siano legati ai tempi o alla natura dello stesso), un nuovo conferimento di consenso.

Fornita una completa e dettagliata informativa, il consenso potrà essere raccolto anche non in forma scritta, ma il Titolare del trattamento dovrà essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

  • Accountability.

“Responsabilizzazione”, anche se sarebbe, forse, più corretto tradurre la parola con i concetti di “attività di trattamento responsabile verificabile” o “responsabilità con rendicontazione”. Una traduzione più concettuale sarebbe “valutazione di performance”. I Titolari del trattamento dovranno dimostrare di  averconcretamente posto in essere tutte le tutele adeguate (e non più minime) volte ad impedire i rischi di perdita dei dati o la loro violazione. E’ evidente che la accountability è, oltre che ad altri elementi, legata all’informativa: l’informativa fornisce gli argini entro cui il Titolare opera con il (sempre) necessario consenso dell’interessato. In tale ambito di operatività andranno ricercate eventuali responsabilità del Titolare, laddove non abbia tenuto un comportamento costantemente “proattivo” volto ad impedire perdite, danneggiamenti o furti di dati.

· Titolare e Responsabile del trattamento.

Il regolamento definisce caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e responsabile del trattamento negli stessi termini di cui alla direttiva 95/46/CE (e, quindi, al d.lgs. 196/2003). Pur non prevedendo espressamente la figura dell'”incaricato” del trattamento, non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a “persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile” (Art. 4, par. 10, GDPR).

Il Regolamento, peraltro, consente al responsabile la nomina di sub-responsabili del trattamento (Art. 28, par. 4, GDPR), per specifiche attività di trattamento, nel rispetto dei medesimi obblighi/vincoli contrattuali che vi siano tra titolare e responsabile iniziale; quest’ultimo risponde dinanzi al titolare dell’inadempimento dell’eventuale responsabile nominato, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostriche l’evento dannoso non gli sia in alcun modo imputabile.

· Corresponsabilità Titolare/Responsabile.

Il Regolamento prevede la responsabilità del Titolare in ipotesi di violazione delle norme in esso contenute ed il conseguente risarcimento laddove vi siano danni causati da un illegittimo trattamento. In ipotesi di più Titolari del trattamento e di più responsabili del trattamento (anche se esterni), vi è responsabilità solidale, con possibilità di richiesta a ciascuno dell’intero ammontare dell’importo da risarcire.

Vi sarà esonero da responsabilità solo ove sia dimostrato dal titolare o dal responsabile che l’evento dannoso non sia loro imputabile.

· Codici Etici e Formazione.

Il Regolamento auspica (ed incoraggia) fortemente l’adozione di codici di autoregolamentazione. La Formazione diventa elemento imprescindibile, stante la necessaria “dimostrabilità”, per il Titolare, di aver adottato tutte le misure “adeguate”  volte alla tutela dei dati personali. Potrebbe, dunque, essere  uno strumento, in ipotesi di violazione del regolamento e di danni cagionati all’interessato dal responsabile del trattamento, per dimostrare l’attività proattiva “a tutela dei dati” posta in essere dal titolare ( e dal responsabile, in seconda battuta).

· Portabilità dei dati.

Il principio di portabilità dei dati garantisce all’interessato di poter richiedere (in formato “portatile”) i dati conferiti ad un titolare per consegnarli ad altro titolare, ad es. nei casi in cui si abbia la necessità di trasferire i propri dati da un gestore di servizi internet ad un altro. La portabilità dovrà essere “resa agevole” da parte delle aziende, tenuto conto della tecnologia disponibile.

· Diritto all’oblio.

Il diritto all’oblio è finalmente codificato nel dettaglio. L’interessato potrà richiedere ed ottenere la cancellazione dei propri dati presenti in Rete o la deindicizzazione di un sito web che lo riguardi, ferma restando la prevalenza del diritto di cronaca nelle ipotesi di notizie di rilevante interesse generale o il trattamento/conservazione dei dati in rete per finalità di interesse storico.

· Privacy by design.

I sistemi e gli applicativi che comportano un trattamento di dati personali dovranno essere impostati “sin dal progetto” sull’utilizzo “minimo ed indispensabile” dei dati personali.

· Privacy by default.

I sistemi e gli applicativi che comportano un trattamento di dati personali dovranno avere quale “impostazione predefinita” l’utilizzo dei soli dati necessari e sufficienti per il raggiungimento di una certa finalità/scopo.

· Data Breaches.

In ipotesi di violazione dei dati, accesso abusivo o, comunque, perdita degli stessi, i titolari dei trattamenti saranno obbligati ad avvisare l’Autorità di Controllo ed anche i diretti interessati, entro 72 ore dalla scoperta della violazione, nei casi di “elevato rischio” di lesione dei loro diritti.

· One-stop-shop.

Le imprese avranno come referente l’Autorità Garante dello Stato in cui è stabilita la sede principale. Le decisioni adottate dall’Autorità di riferimento saranno valide su tutto il territorio dell’Unione. Di contro, gli interessati, a tutela dei loro dati, potranno rivolgersi all’Autorità Garante competente del proprio paese.

· Profilazione.

Il regolamento sancisce il diritto dell’interessato a non subire profilazioni inconsapevoli (siano esse automatizzate o meno).

· Registro delle attività del trattamento.

L’articolo 30 del Regolamento europeo impone al Data Controller (il Titolare del trattamento) la tenuta e l’aggiornamento del Registro delle attività del trattamento, ove sono descritti caratteristiche, finalità e modalità dei trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate. Uno strumento molto simile a quello che era il Documento Programmatico della Sicurezza del d.lgs. 196/2003 ma molto più rigoroso e puntuale, soprattutto per i soggetti che trattino dati “particolari” (i “vecchi” dati sensibili) o giudiziari.

· Data Protection Officer.

Contrariamente a quanto si ritiene, tale figura non è una “novità”.

Tutte le Pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici dovranno nominare un Data Protection Officer (DPO), ad eccezione delle Autorità Giudiziarie. L’obbligo è esteso a tutti i soggetti privati che trattino su larga scala dati “particolari” inerenti la salute e la vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici o che svolgano attività in cui il trattamento richieda un controllo regolare e sistematico su larga scala.

Il DPO è designato tenuto conto delle qualità professionali (conoscenza della normativa in materia e capacità di adempiere ai propri compiti).

Può essere un dipendente oppure un soggetto legato da contratto di servizi (un libero professionista).

Il DPO deve essere prontamente e adeguatamente coinvolto, dal titolare e dal responsabile del trattamento, in tutte le questioni inerenti la protezione dei dati personali.

Deve godere di autonomia e non ricevere alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione dei propri compiti, riferendo direttamente ai massimi superiori gerarchici (aziendali o di ente).

L’art. 39 del GDPR individua poi i compiti del DPO che si sostanziano in funzioni di carattere consultivo a favore del titolare e del responsabile del trattamento su tutte le tematiche che coinvolgano la privacy con un’attenzione particolare rivolta al DPIA (Data Protection Impact Assessment) ed al Registro delle attività di trattamento. Di notevole rilevanza è anche la sua funzione di raccordo con l’Autorità Garante e di controllo sull’osservanza del Regolamento nell’ambito dell’azienda o ente di riferimento.

Il Working Party art. 29, nel dicembre 2016 ha emanato le linee guida al fine di chiarire quali debbano essere i requisiti ed i compiti di un Data Protection Officer.

Le predette linee guida suggeriscono che, laddove il Regolamento non imponga in modo specifico la designazione di un DPO, può risultare utile procedere a tale designazione su base volontaria.

Il DPO ha un ruolo chiave nel promuovere la cultura della protezione dei dati all’interno dell’azienda o dell’organismo, e contribuisce a rendere effettivi elementi essenziali del Regolamento quali i principi fondamentali del trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, i registri delle attività di trattamento, la sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali. In relazione alle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, il Regolamento prevede espressamente che il DPO vi sia coinvolto fin dalle fasi iniziali e specifica che il titolare ha l’obbligo di consultarlo nell’effettuazione di tali valutazioni. Inoltre, è importante che il DPO partecipi ai vari gruppi di lavoro interni all’azienda, laddove siano coinvolte attività di trattamento dati.

· Data Protection Impact Assessment (o Privacy Impact Assessment).

Si tratta di una attività di documentazione complessa caratterizzata dalla Valutazione/Gestione del rischio svolta su due livelli:

Quello relativo alla sicurezza delle informazioni;

Quello relativo alla valutazione del rischio con riferimento ai diritti e le libertà delle persone/interessati.

La Valutazione è necessaria qualora il trattamento, per natura, oggetto, contesto o finalità, presenti i rischi specifici elencati nell’art. 35 del GDPR.

Sempre in base all’art. 35, la valutazione deve contenere almeno:

la descrizione dei trattamenti da effettuarsi e delle finalità del trattamento, con indicazione, eventualmente, dell’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento; la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati; le misure previste per fronteggiare i rischi, con indicazione delle misure di sicurezza e dei procedimenti volti a garantire la protezione dei dati personali, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati.

Per tutti i trattamenti esistenti, si dovrà completare il DPIA prima dell’entrata in vigore del Regolamento (25 maggio 2018). La videosorveglianza è un trattamento per il quale andrà sempre effettuata la DPIA.

· Audit.

L’Audit aziendale diventa uno strumento necessario al fine di “verificare” eventuali “falle” nel sistema “privacy”. L’Auditor o gli Auditors dovranno possedere le necessarie conoscenze per poter svolgere la predetta attività.

Queste le novità di rilievo e più evidenti. Restano ferme le necessarie designazioni dei responsabili ad opera del Titolare ed altri adempimenti che rimangono pressochè immutati rispetto alla normativa attuale.

Il Regolamento è, in ogni caso ed effettivamente, una innovazione multilivello. Le Pubbliche Amministrazioni, le imprese private e gli altri soggetti che trattano dati personali avrebbero dovuto essere già “adeguate” alla normativa europea alla data del maggio 2018 . Occorre pertanto un rapido adeguamento, laddove non si sia rispettata la deadline del 2018, per non incorrere nelle sanzioni sopra menzionate.

A tale scopo viene offerta dallo studio Legale Mariani, in ausilio, l’esperienza sulla materia, per agevolare ogni adeguamento strutturale ed organizzativo per strutture sia pubbliche che private.

Il diritto bancario è quella branca del diritto che attiene alla banca come istituzione e come soggetto attivo o passivo di rapporti giuridici. Lo Studio dell’Avv. Mariani offre consulenza in materia con riferimento all’aspetto dinamico-privatistico, come studio dell’attività dell’istituto bancario, delle esigenze economiche che l’istituzione creditizia è volta a soddisfare, degli strumenti giuridici dei quali questa si serve, secondo ciò che la legge prevede.

Lo Studio Legale Mariani offre consulenza nella gestione della crisi d’impresa, sia nella fase preventiva di analisi e di individuazione della procedura opportuna per la gestione dell’insolvenza, quanto in quella contenziosa di ammissione e gestione delle diverse procedure concorsuali (accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento attestati e di ristrutturazione stragiudiziali, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, liquidazione coatta amministrativa, procedure di ammissione al passivo e nella eventuale fase di opposizione allo stato passivo, oltreché nelle vertenze di opposizione alle sentenze dichiarative di fallimento e di revocatorie fallimentari,  reclamo al piano di riparto, procedure concordatarie liquidatorie, procedura di accordo con i creditori, accordo di ristrutturazione e di piano del Consumatore L.3/2012).

Lo Studio professionale dell’Avv. Alessandro Mariani  si occupa di amministrazione di sostegno, eredità, relazioni familiari, divorzio e separazione (consensuale, giudiziale per colpa, di fatto, effetti), assegno di mantenimento o alimenti, assegnazione casa familiare,  convivenza, famiglia di fatto, successioni.

Il presupposto del diritto tributario è che la copertura delle spese occorrenti per la sussistenza di un’organizzazione sociale deve potersi realizzare anche senza il consenso dei singoli e deve quindi derivare da una legge dello Stato.

E’ un ramo della scienza del Diritto che si occupa dei prelievi che lo Stato impone ai cittadini e di tutto quello ad essi collegato.

Lo Studio professionale dell’Avv. Alessandro Mariani  si occupa di consulenza tributaria e di controversie con l’Agenzia delle Entrate o Equitalia, che si tratti di imposte (Irpef, Irap, IVA), tasse (quali la TARI o la Tosap) o ancora che si tratti di contributi, quali i versamenti previdenziali dovuti all’INPS, che si tratti di somme dovute all’AMA.

Nasce il Progetto “Smart Legal Advice”

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